LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984
Art. 22
Consorzi di miglioramento fondiario
Per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica e di irrigazione di competenza privata, i proprietari ed affittuari di immobili agricoli possono riunirsi in consorzi di miglioramento fondiario.
La proposta di costituzione, presentata da proprietari ed affittuari di immobili agricoli che rappresentino almeno il quarto della superficie del territorio interessato, dovrà essere corredata dagli atti dimostrativi dell'utilità di costituire il Consorzio di miglioramento fondiario.
La Giunta regionale delibera in ordine alle modalità e alle forme di pubblicazione della proposta e degli atti relativi.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta sentito il Con0orzio di bonifica competente per territorio, provvede con propria deliberazione alla costituzione del consorzio.
Ai Consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili, in quanto compatibili, le norme di cui alla presente legge.