LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984
Art. 23
Delega di funzioni amministrative
Le Province e il Circondario di Rimini sono delegati ad esercitare le seguenti funzioni:
- adottare le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica ed irrigazione formulate dai Consorzi ai sensi del precedente art. 14;
- proporre la qualificazione delle opere previste nei programmi poliennali di bonifica e di irrigazione in pubbliche e private obbligatorie;
- promuovere, constatata la mancanza di iniziativa degli interessati, la costituzione di nuovi consorzi di bonifica o, sentiti i Consorzi interessati, la rettifica dei confini di quelli esistenti tenendo anche conto di quanto indicato nel successivo articolo 28;
- decidere sui ricorsi di cui al secondo comma dell'art. 19 della presente legge;
- effettuare il controllo sugli atti dei Consorzi di bonficia di cui all'art. 18.
Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui ai primi tre alinea del comma precedente, le Province e il Circondario di Rimini, per quanto di riferisce ai territori montani, operano d' intesa con le Comunità montane. In caso di mancata intesa, provvede direttamente la Giunta regionale.
Qualora il comprensorio del Consorzio di bonifica ricada nel territorio di più province oppure di una provincia e del circondario di Rimini, le funzioni amministrative delegate sono esercitate, d' intesa con le altre Province interessate, dall'ente nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio.
Per le funzioni di cui ai primi tre alinea del primo comma, le Province acquisiscono il parere delle assemblee di Comuni di cui all'art. 4 - V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, per ciò che si riferisce ai territori di loro competenza.
Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sonoa carico della Regione ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale 27 agosto 1983 n. 34.