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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984

Art. 27
Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
Per i contributi e spese di cui alla lettera d) dell'art. 26 della presente legge la Regione, per ogni esercizio finanziario, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 25, determina l'importo da assegnare ai singoli Consorzi di bonifica in relazione all'ammontare della contribuzione ordinaria complessiva, escluse le contribuzioni concernenti il recupero di spese per la esecuzione di opere, iscritta a ruolo nell'anno precedente e per i territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984 del 27 dicembre 1977 Sito esterno, in rapporto alla superficie ricadente nel comprensorio consortile.

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