LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984
Art. 4
Interventi ed opere per la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo
Le opere per l'acquisizione, la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo sono quelle necessarie a garantire alle utenze agricole volumi di acqua adeguati alle loro esigenze.
Gli interventi concernono in particolare:
- le opere di provvista e di distribuzione di acque per gli usi agricoli con speciale riguardo all'irrigazione;
- le opere di contenimento del fenomeno di risalita delle acque del mare lungo i canali emissari della rete scolante.