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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984

Art. 8
Contributi regionali per le opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica
Per la realizzazione delle opere private di cui al precedente art. 7 sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile. Nei territori sottoposti ai vincoli di cui al RD 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni, nonchè nei territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 Sito esterno, il contributo può essere elevato fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile.

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