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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984

Art. 9
Contributi regionali per opere private non obbligatorie
Le opere e gli interventi di competenza privata non previsti in programmi poliennali di bonifica e di irrigazione, possono beneficiare di contributi regionali in conto capitale fino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile o, in alternativa, del concorso degli interessi sui mutui contratti a termini della Legge 5 luglio 1928 n. 1760 Sito esterno.
Per le zone collinari e montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 Sito esterno, le provvidenze di cui al comma precedente possono essere elevate fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

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