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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 Sito esterno

Art. 5
Classificazione del territorio e delimitazione dei comprensori di bonifica
Per conseguire la formazione di unità omogenee sotto il profilo idrografico e rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione degli interventi di cui agli artt. 3 e 4 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, il Consiglio regionale provvede:
1) alla classifica, declassifica o riclassifica ai fini della bonifica del territorio regionale;
2) alla delimitazione dei comprensori di bonifica.
I suddetti provvedimenti e le loro variazioni sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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