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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 Sito esterno

Art. 6
Programmi poliennali di bonifica e di irrigazione
I programmi poliennali di bonifica e di irrigazione indicano le opere e gli interventi da realizzare nei territori di montagna, di collina e di pianura, necessari per:
a) la sistemazione e il rinsaldamento funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica ai fini della stabilità e del buon regime delle acque;
b) la bonificazione delle terre deficienti di scolo nonché la sistemazione e adeguamento delle esistenti reti scolanti;
c) la sistemazione idraulico-agraria e la valorizzazione agronomica del suolo nel rispetto dei diversi ecosistemi;
d) la provvista ed utilizzazione delle acque per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di bacino e di utilizzazione plurima delle risorse idriche;
e) la manutenzione straordinaria delle opere esistenti.
Fino all'approvazione dei piani di unità idrografica, è consentita l'approvazione da parte della Giunta regionale di singoli programmi poliennali di bonifica e di irrigazione.
Per consentire una adeguata pubblicità delle proposte dei programmi di cui al secondo comma, le stesse dovranno essere depositate presso le Province, il Circondario di Rimini(1), le assemblee di Comuni di cui all'art. 4-V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, le Comunità montane, il Servizio provinciale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali e il Consorzio di bonifica competenti per territorio.
Dell'avvenuto deposito presso gli enti di cui al precedente comma, verrà data notizia a cura della Provincia mediante pubblicazione sul Foglio annunci legali, sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a maggior diffusione.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse potrà far pervenire osservazioni sul programma poliennale alla Provincia o al Circondario di Rimini(1), che, nei successivi 60 giorni, raccolte le controdeduzioni del Consorzio di bonifica, sentite le Comunità montane e le assemblee di Comuni di cui all'art. 4-V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, lo adotta con provvedimento motivato e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione entro i seguenti 30 giorni.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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