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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 15 (2)

(prima sostituito da art. 1 L.R. 12 febbraio 2010 n. 5 , poi modificati commi 2 e 3 da art. 6 L.R. 6 luglio 2012 n. 7, modificato comma 6 da art. 40 L.R. 30 luglio 2019, n. 13, infine modificato comma 2 da art. 2 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)

Organi dei Consorzi di bonifica
1. Sono organi del Consorzio:
a) il Consiglio di amministrazione formato complessivamente da componenti elettivi e da componenti nominati secondo quanto previsto al comma 3;
b) il Comitato amministrativo formato da un numero di componenti fino a cinque, fra cui il Presidente e due Vicepresidenti, eletti all'interno del Consiglio di amministrazione in modo da garantire la pluralità della contribuenza;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili .  La carica di Presidente e quella di Vicepresidente sono riconfermabili una sola volta. Al Presidente è corrisposto un compenso massimo pari all'indennità di funzione spettante al Sindaco di un Comune con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti, agli altri componenti del Comitato amministrativo è corrisposto un compenso complessivamente non superiore al cinquanta per cento del compenso del Presidente. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione aventi diritto al compenso non può essere superiore a tre.
3. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di venti componenti, eletti dai consorziati e tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel comprensorio. Qualora durante il periodo di vigenza del Consiglio di amministrazione i sindaci decadano dal loro mandato ovvero siano impossibilitati ad espletarlo, il Consorzio di bonifica procede a riconvocare i Comuni per l'espressione dei rappresentanti da sostituire.
4. Il Consiglio di amministrazione può essere integrato da un numero di componenti pari a tre qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 16, comma 14. Il Consiglio di amministrazione è altresì integrato, nel caso di Consorzi il cui comprensorio ricomprenda il territorio di altre Regioni, da un rappresentante consorziato di ogni regione qualora la contribuenza espressa dal territorio sia pari o superiore all'uno per cento di quella complessiva del Consorzio. In tale ultimo caso ogni lista deve riportare, in apposito spazio, il nome del rappresentante individuato per ogni regione interessata. Alla lista che ottiene la maggioranza relativa dei consiglieri spetta l'espressione del rappresentante di ciascuna regione indicato nell'apposito spazio.
5. Il Consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui ai commi 3 e 4.
6. Il Presidente del collegio dei revisori, iscritto all'albo dei revisori contabili, è nominato dalla Regione.
7. Partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione del Consorzio, con voto consultivo, tre rappresentanti del personale dipendente designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e nominati dall'ente delegato di cui all'articolo 23.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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