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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/07/2023
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato27/12/2018
4. Testo Coordinato27/12/2017
5. Testo Coordinato06/07/2012
6. Testo Coordinato12/02/2010
7. Testo Coordinato10/02/1992
8. Testo Originale03/08/1984

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 9
Contributi regionali per opere private non obbligatorie
Le opere e gli interventi di competenza privata non previsti in programmi poliennali di bonifica e di irrigazione, possono beneficiare di contributi regionali in conto capitale fino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile o, in alternativa, del concorso degli interessi sui mutui contratti a termini della Legge 5 luglio 1928 n. 1760 Sito esterno.
Per le zone collinari e montane delimitate ai sensi dell' art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 Sito esterno, le provvidenze di cui al comma precedente possono essere elevate fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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