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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44

NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 22 agosto 1984

Art. 25
Strutture organizzative di enti, istituti e aziende
Le strutture organizzative degli enti e delle aziende regionali di cui all'art. 62, primo comma, dello Statuto sono costituite nelle forme e con le modalità stabilite dagli articoli 1 e 2 della presente legge; esse dipendono funzionalmente dagli organi degli enti stessi secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
Le relative dotazioni organiche sono comprese nella dotazione organica complessiva del ruolo regionale fissata dal successivo articolo 27.
Le strutture organizzative delle seguenti aziende ed istituti sono così definite, per quanto attiene alla loro articolazione in servizi:
- Azienda regionale centro elettronico: si struttura in tre servizi aventi ciascuno i seguenti ambiti di competenza: 1. analisi e progettazione informativa; 2. gestione dei sistemi informativi; 3. gestione operativa del centro regionale elaborazione dati;
- Azienda regionale delle foreste: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;
- Azienda regionale incremento della selvaggina: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dalla attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;
- Istituto regionale per l'apprendimento: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;
- Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna: si articola in due servizi aventi ciascuno i seguenti ambiti di competenza:1.attività di ricerca, documentazione, tutela dei beni artistici e culturali e dei beni naturali e relative iniziative di formazione ;2. sopraintendenza bibliografica,attività di catalogazione, informazione e conservazione e attività di tutela;
- Aziende speciali per il diritto allo studio universitario di Bologna, Ferrara, Modena e Parma: si strutturano ciascuna in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;
- Comitato circondariale di Rimini: fermi restando i servizi circondariali previsti dal precedente articolo 24, le restanti strutture organizzative del Circondario sono costituite in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni.
L'Osservatorio regionale per le malattie delle piante è equiparato al servizio; ad esso compete la trattazione, nel rispetto dei programmi annuali adottati dal servizio produzioni agricole e con riferimento all'intero territorio regionale, degli affari concernenti la diagnosi, i controlli, la cura e la prevenzione delle malattie delle piante.
Il Centro regionale di incremento ippico è equiparato ad ufficio, le sue competenze sono definite a norma del precedente articolo 3.
I centri di formazione professionale della Regione sono equiparati ad uffici. Essi sono costituiti a norma dell'art. 1, terzo comma, della presente legge.

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