Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44

NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 22 agosto 1984

Art. 28
Profili professionali e mansionario
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina, per ciascuna delle qualifiche funzionali, i profili professionali e la declaratoria delle mansioni nel rispetto delle definizioni di cui al precedente articolo 26 e sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione richiesta, dei titoli professionali prescritti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni.
Con lo stesso provvedimento viene fissata la dotazione organica di ciascun profilo professionale, nell'ambito della complessiva attribuzione stabilita per ciascuna qualifica funzionale, a norma del precedente art. 27.
In relazione alle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale dei collaboratori regionali e in attuazione degli accordi decentrati previsti in materia dalla vigente legislazione, la Regione adotta, anche per il tramite di convenzione con istituti universitari, scuole di perfezionamento o altri enti o istituti specializzati, le necessarie iniziative organiche, nel quadro dei programmi regionali di formazione degli operatori della pubblica amministrazione

Espandi Indice