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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44

NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 22 agosto 1984

Art. 29
Norma transitoria
La composizione e la disciplina delle strutture organizzative speciali e del relativo personale è regolata, in attesa dell'emanazione degli atti deliberativi di cui all'art. 10 precedente, dalle disposizioni vigenti alla data di approvazione della presente legge.
Con la legge che disciplinerà in forma organica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, verrà riordinata anche la normativa di cui al terzo comma dell'art. 27 della Legge regionale 20 luglio 1973 n. 25.

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