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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44

NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 22 agosto 1984

Art. 30
Abrogazione di norme
Gli articoli 8, 10, 11 e 12 della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e le successive modificazioni; gli articoli da 1 a 31 e da 34 a 43, gli articoli 45, 46 e 58 della Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12 e le successive modificazioni e integrazioni;gli articoli 5, 6, 7 e 8 della Legge regionale 27 agosto 1982 n. 39; l'articolo 5 della Legge regionale 14 gennaio 1983 n. 2, sono abrogati.
E' altres젡brogata ogni precedente disposizione incompatibile con la presente legge, salva la disposizione transitoria di cui al penultimo comma dell'art. 16 della Legge regionale 27 agosto 1983 n. 34.

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