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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44

NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 22 agosto 1984

Capo I
Le strutture organizzative comuni
Art. 1
Definizione delle strutture organizzative
Le strutture organizzative della Regione sono costituite dai servizi, dagli uffici e dalle unità operative organiche.
Alla istituzione dei servizi, alla dotazione organica complessiva del personale regionale e alla relativa ripartizione in qualifiche funzionali, si provvede con legge.
Spetta al Consiglio regionale deliberare, su proposta della Giunta e secondo i criteri e le modalità fissate dalla presente legge:
- la costituzione degli uffici della Regione;
- la dotazione organica, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali del personale dei servizi nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione.
Spetta alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, deliberare:
- la dotazione organica, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali del personale degli uffici nei limiti della dotazione dei servizi cui essi appartengono;
- la costituzione delle unità operative organiche;
- la dotazione organica, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali del personale delle unità operative nei limiti della dotazione dell'ufficio o del servizio cui esse appartengono.
Le deliberazioni relative alle competenze che la presente legge assegna alla Giunta sono assunte, per quanto concerne le strutture organizzative del Consiglio, dalla Giunta stessa in conformità alle proposte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Nella materia relativa alle strutture organizzative, la Regione adotta i necessari provvedimenti legislativi ed amministrativi previsti dalla presente legge, in conformità alle intese raggiunte con le organizzazioni sindacali in ordine a quegli aspetti dell'organizzazione del lavoro per i quali la vigente legislazione prevede una disciplina in base ad accordi sindacali in attuazione dell'art. 3 della Legge 29 marzo 1983 n. 93 Sito esterno, ed alle norme regionali di recepimento degli accordi sindacali nazionali.
Per gli altri aspetti di rilevante interesse concernenti le strutture organizzative regionali, non compresi nella disciplina in base ad accordi di cui al comma precedente, la Giunta promuove i necessari confronti con le organizzazioni sindacali al fine di fornire una puntuale e completa informazione e di conseguire il più ampio consenso possibile.
Art. 2
Servizio
Il servizio, struttura organizzativa di secondo grado, è lo strumento operativo attraverso il quale gli organi della Regione svolgono le funzioni normative, di programmazione, di amministrazione, di impulso, di coordinamento e di controllo.
La legge che istituisce i servizi regionali ne determina l'ambito di competenza nel rispetto dei seguenti criteri:
- omogeneità e rilevanza delle materie attribuite;
- specificità dei compiti assegnati;
- organicità e complessità dell'azione amministrativa affidata e della struttura organizzativa;
- rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico perseguito.
Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite in forma analitica le competenze dei servizi nel rispetto degli ambiti per ciascuno fissati con legge.
Art. 3
Ufficio
L'ufficio, struttura organizzativa di primo grado è, di norma, l'articolazione di base del servizio.
E' istituito per l'espletamento di funzioni di natura permanente che esigano per il loro ordinato esercizio propria separata evidenza, specializzazione e adeguate professionalità.
Risponde, per singoli comparti omogenei, ad esigenze di funzionalità e razionalità dell'azione amministrativa.
Con deliberazione della Giunta sono definite in forma analitica le competenze degli uffici regionali.
Art. 4
Ufficio funzionale
Sono istituiti, a norma del 3 comma dell'art. 1 della presente legge, presso gli organi del Consiglio e gli assessorati, uffici funzionali, cui sono affidati compiti di utilità generale dei servizi facenti capo ai predetti organi e attinenti all'attività normativa, finanziaria, di documentazione, di gestione del personale, di archivio, copia, protocollo ed economato.
Le competenze degli uffici funzionali sono definite in forma analitica con l'atto con cui viene determinata la dotazione organica nei limiti della dotazione dei servizi interessati.
Con lo stesso atto essi sono inseriti, ai fini della dipendenza funzionale, nelle aree operative di cui al successivo art. 12.
Art. 5
Unità operativa organica
Nell'ambito degli uffici e dei servizi, possono essere costituite unità operative organiche; a tale istituzione si provvede quando risulti necessario per l'espletamento di compiti o di atti che, per le comuni caratteristiche e per il carico di lavoro, richiedano una struttura organizzativa snella, omogenea e coordinata.

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