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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44

NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 22 agosto 1984

Capo III
Strutture organizzative speciali
Art. 7
Gabinetto del Presidente della Giunta
Il Gabinetto del Presidente della Giunta è costituito dal servizio preposto alla trattazione degli affari della Presidenza della Giunta e dal servizio stampa e informazione della Giunta.
Art. 8
Segreterie particolari
Con le modalità e nei limiti previsti al successivo art. 10, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione:
- del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
- del Presidente della Giunta e degli Assessori.
Art. 9
Segreteria dei Gruppi consiliari
I gruppi consiliari, in attuazione degli articoli 15 e 16 dello Statuto, dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, segreteria.
Il Consiglio regionale assume l'atto di cui all'art. 10 tenendo presenti, oltre la consistenza numerica dei Gruppi, l'esigenza comune ad ogni Gruppo dell'esercizio effettivo delle proprie funzioni.
Art. 10
Composizione delle strutture organizzative speciali
La dotazione organica, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale, nonchè le competenze analitiche dei servizi facenti parte del Gabinetto del Presidente della Giunta, sono stabilite a norma degli articli 1 e 2, ultimo comma, della presente legge.
Il Consiglio regionale stabilisce con proprio atto la dotazione organica delle segreterie di cui ai precedenti artt. 8 e 9, le qualifiche funzionali e i profili professionali da assegnare ad ogni segreteria nei limiti della dotazione complessiva della Regione.
Alle nomine per la copertura dei posti dell'organico delle segreterie e del Gabinetto, sulla base delle richieste nominative formulate dagli organi interessati e relative, di norma, a collaboratori appartenenti al ruolo unico regionale, provvede:
- il Presidente della Giunta con proprio decreto per il Gabinetto, la propria segreteria e le segreterie degli assessori;
- l'Ufficio di Presidenza, con proprio atto, per le segreterie del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
- l'Ufficio di Presidenza, con proprio atto, per le segreterie dei Gruppi consiliari.
Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti al ruolo regionale si provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dell'art. 61, terzo comma dello Statuto, nel rispetto dei seguenti limiti:
- una unità per le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti di Commissione, degli Assessori;
- due unità per le segreterie del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta;
- dieci unità per il Gabinetto del Presidente della Giunta.
Si può provvedere altresì con il comando di personale da altre pubbliche amministrazioni, sempre nei limiti della dotazione complessiva della Regione.
Le nomine e gli incarichi dei componenti le segreterie e il Gabinetto si risolvono di diritto quando cessano dall'ufficio i titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative.
Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dalla Giunta o dall'Ufficio di Presidenza su motivata richiesta dei titolari degli organi indicati al comma precedente.

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