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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44

NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 22 agosto 1984

Titolo III
FUNZIONI DI DIREZIONE
Capo I
Incarichi di coordinamento e di responsabilità delle strutture
Art. 16
Funzioni di coordinatore
Gli incarichi di coordinatore dei servizi appartenenti alle aree operative individuate a norma del precedente art. 12 sono attribuiti, nei limiti previsti dalla vigente normativa, dalla Giunta regionale con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare.
L'incarico è attribuito a personale inserito nella qualifica funzionale dirigenziale apicale.
L'incarico può essere conferito per un periodo massimo di 5 anni e può essere rinnovato; esso è revocabile con decisione motivata.
Nel periodo di durata dell'incarico, il coordinatore esercita anche le funzioni della propria qualifica.
Art. 17
Funzioni di responsabile di servizio e di ufficio
La Giunta regionale nomina i responsabili di servizio e di ufficio; per i primi l'incarico è attribuito a personale inserito nella qualifica funzionale dirigenziale apicale, per i secondi a personale inserito nella qualifica funzionale dirigenziale che precede immediatamente quella apicale.
Le nomine di cui al presente articolo sono conferite a tempo indeterminato per i responsabili di servizio e a tempo determinato per i responsabili di ufficio; esse sono revocabili con le procedure e per i motivi di cui al successivo articolo 20.
Ove sussistano motivi di urgenza o ragioni connesse con la specificità delle funzioni da attribuire, la Giunta può altresì nominare a tempo determinato, con decisione motivata, responsabili di servizio persone in possesso della preparazione professionale prescritta dalla presente legge, con incarico temporaneo conferito a norma dell'art. 61 dello Statuto, nel limite dei posti vacanti nella qualifica funzionale dirigenziale apicale, non riservati per legge a personale del ruolo regionale.
La Giunta può nominare, in via transitoria, responsabili di servizio, nei casi e con i limiti di cui al comma precedente, persone di qualifica funzionale equiparabile alla qualifica funzionale dirignziale apicale del ruolo regionale, provenienti dai ruoli del Servizio sanitario nazionale o da quello del Corpo forestale dello Stato messo a disposizione della Regione con atto formalmente assunto nei modi di legge, nonchè personale comandato da enti regionali o da Enti locali.
Art. 18
Funzioni di responsabilità di unità operativa organica
La Giunta regionale nomina i responsabili di unità operative organiche scegliendoli fra coloro che siano inseriti nella qualifica funzionale che precede immediatamente quelle dirigenziali.
Le nomine di cui al presente articolo sono conferite a tempo determinato e sono revocabili con le procedure e per i motivi di cui al successivo art. 20.
Art. 19
Disposizioni comuni per l'affidamento degli incarichi
Il consiglio fissa i criteri e le procedure in base alle quali la Giunta provvede alle nomine di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.
I criteri devono in particolare riguardare:
- la professionalità e formazione culturale adeguate alle funzioni da affidare;
- l'effettivo svolgimento di attività rilevante agli effetti dell'incarico da conferire;
- l'attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con le funzioni da attribuire.
I criteri di cui al presente articolo devono essere dirrettamente e specificatamente riferiti al tipo di incarico che si intende conferire, ai compiti ad esso connessi, ai livelli di rapporto nell'ambito della struttura organizzativa regionale, così come definiti dalla presente legge.
Le procedure devono garantire la previa informazione sulle nomine che si intendono espletare e sui requisiti richiesti per la loro attribuzione.
I responsabili delle strutture organizzative atipiche, istituite ai sensi degli articoli 6 e 25, sono nominati con le stesse modalità e con i criteri con cui è conferito l'incarico ai responsabili delle strutture cui esse sono equiparate.
L'affidamento degli incarichi di cui agli artt. 16, 17 e 18 riferiti alle strutture organizzative degli enti e delle aziende regionali di cui al successivo art. 25 è effettuato ai sensi della presente legge dalla Giunta regionale, su proposta dei competenti organi statutari dei predetti enti ed aziende.
Nei casi di assenza o di impedimento del coordinatore o del responsabile di servizio, rispettivamente la Giunta o l'Assessore competente nominano il dirigente incaricato di sostituirlo. Per i servizi del Consiglio, la nomina è effettuata dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 20
Revoca degli incarichi
Fatto salvo per i dirigenti il principio della mobilità di cui al successivo art. 23, qualora l'attività dei titolari degli incarichi conferiti a norma dei precedenti articoli 16, 17, 18 e 19, ultimo comma, non corrisponda ai risultati e agli obiettivi assegnati, così come possono essere desunti dai criteri per la nomina e dalla definizione dello specifico incarico conferito, la Giunta regionale contesta l'addebito per iscritto e revoca l'incarico con atto motivato nel caso che le giustificazioni addotte dall'interessato non siano ritenute valide, ovvero non siano pervenute nel termine di venti giorni.
Del procedimento di revoca viene data comunicazione alla competente Commissione consiliare.
Capo II
Funzioni dirigenziali
Art. 21
Nozione
La funzione dirigenziale è intesa ad assicurare efficienza, efficacia e continuità all'azione di programmazione, di legislazione, di coordinamento e controllo della Regione per l'attuazione degli indirizzi politico - amministrativi stabiliti dai competenti organi istituzionali regionali.
Il suo esercizio presuppone preparazione culturale, specialistica e professionale che garantisca i più ampi apporti interdisciplinari, responsabilità per l'attività da svolgere e per gli obiettivi assegnati, autonomia tecnica di direzione e decisione in ordine sia all'attuazione degli indirizzi e dei programmi della Regione, sia all'organizzazione ed utilizzazione delle strutture e delle risorse assegnate.
L'esercizio della funzione dirigenziale di norma comporta:
- l'assunzione dell'incarico di coordinatore, o di responsabile di servizio o di ufficio, ovvero di responsabile di strutture organizzative equiparate;
- lo svolgimento di compiti di studio e ricerca diretti alla formulazione di progetti, piani e programmi di rilevante complessità;
- l'espletamento di incarichi di direzione ovvero di verifica e controllo per l'elaborazione o l'attuazione di progetti, piani o programmi intersettoriali che richiedono una competenza interdisciplinare.
Art. 22
Compiti dei dirigenti
Ai dirigenti regionali sono attribuiti, in relazione alle specifiche funzioni loro affidate, i seguenti compiti:
- gestione degli stanziamenti di bilancio relativi alla struttura organizzativa cui sono preposti, ivi compresa la firma delle proposte di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione della stessa;
- emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dagli organi regionali, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi o regolamenti;
- coordinamento, vigilanza, controllo e proposta, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'efficienza e l' efficacia dell'azione amministrativa delle strutture organizzative cui sono preposti;
- cura della migliore organizzazione della attività dei servizi e degli uffici al fine della più adeguata utilizzazione del personale, nel pieno rispetto della responsabilità e della partecipazione di ciascuno, nell'organica attività delle strutture organizzative regionali;
- partecipazione ad organi collegiali, rappresentanza e cura degli interessi dell'amministrazione presso enti e società sottoposte alla vigilanza regionale, nei casi previsti da leggi o regolamenti;
- emanazione di atti a rilevanza esterna, ivi compresa la stipula di contratti e convenzioni, nei casi previsti da leggi o regolamenti o deliberazioni che autorizzano la stipula ed emanazione di atti di certificazioni, di autenticazioni, di accertamento tecnico; rappresentanza dell'amministrazione, su specifico mandato dei competenti organi regionali;
- elaborazione, nell'ambito delle specifiche competenze e delle professionalità specialistiche, di ricerche, studi e progetti.
Art. 23
Responsabilità dei dirigenti
I dirigenti della Regione, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite, sono responsabili dell'attività delle strutture organizzative cui sono preposti, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
Essi sono responsabili dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi formulati dagli organi regionali, delle disposizioni dai medesimi impartite, del conseguimento dei risultati dell'attività degli uffici o dei servizi cui sono preposti.
L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere.
Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale sempre nel rispetto delle attribuzioni proprie della qualifica funzionale posseduta e del profilo professionale rivestito.

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