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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44

NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 22 agosto 1984

Capo II
Funzioni dirigenziali
Art. 21
Nozione
La funzione dirigenziale è intesa ad assicurare efficienza, efficacia e continuità all'azione di programmazione, di legislazione, di coordinamento e controllo della Regione per l'attuazione degli indirizzi politico - amministrativi stabiliti dai competenti organi istituzionali regionali.
Il suo esercizio presuppone preparazione culturale, specialistica e professionale che garantisca i più ampi apporti interdisciplinari, responsabilità per l'attività da svolgere e per gli obiettivi assegnati, autonomia tecnica di direzione e decisione in ordine sia all'attuazione degli indirizzi e dei programmi della Regione, sia all'organizzazione ed utilizzazione delle strutture e delle risorse assegnate.
L'esercizio della funzione dirigenziale di norma comporta:
- l'assunzione dell'incarico di coordinatore, o di responsabile di servizio o di ufficio, ovvero di responsabile di strutture organizzative equiparate;
- lo svolgimento di compiti di studio e ricerca diretti alla formulazione di progetti, piani e programmi di rilevante complessità;
- l'espletamento di incarichi di direzione ovvero di verifica e controllo per l'elaborazione o l'attuazione di progetti, piani o programmi intersettoriali che richiedono una competenza interdisciplinare.
Art. 22
Compiti dei dirigenti
Ai dirigenti regionali sono attribuiti, in relazione alle specifiche funzioni loro affidate, i seguenti compiti:
- gestione degli stanziamenti di bilancio relativi alla struttura organizzativa cui sono preposti, ivi compresa la firma delle proposte di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione della stessa;
- emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dagli organi regionali, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi o regolamenti;
- coordinamento, vigilanza, controllo e proposta, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'efficienza e l' efficacia dell'azione amministrativa delle strutture organizzative cui sono preposti;
- cura della migliore organizzazione della attività dei servizi e degli uffici al fine della più adeguata utilizzazione del personale, nel pieno rispetto della responsabilità e della partecipazione di ciascuno, nell'organica attività delle strutture organizzative regionali;
- partecipazione ad organi collegiali, rappresentanza e cura degli interessi dell'amministrazione presso enti e società sottoposte alla vigilanza regionale, nei casi previsti da leggi o regolamenti;
- emanazione di atti a rilevanza esterna, ivi compresa la stipula di contratti e convenzioni, nei casi previsti da leggi o regolamenti o deliberazioni che autorizzano la stipula ed emanazione di atti di certificazioni, di autenticazioni, di accertamento tecnico; rappresentanza dell'amministrazione, su specifico mandato dei competenti organi regionali;
- elaborazione, nell'ambito delle specifiche competenze e delle professionalità specialistiche, di ricerche, studi e progetti.
Art. 23
Responsabilità dei dirigenti
I dirigenti della Regione, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite, sono responsabili dell'attività delle strutture organizzative cui sono preposti, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
Essi sono responsabili dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi formulati dagli organi regionali, delle disposizioni dai medesimi impartite, del conseguimento dei risultati dell'attività degli uffici o dei servizi cui sono preposti.
L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere.
Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale sempre nel rispetto delle attribuzioni proprie della qualifica funzionale posseduta e del profilo professionale rivestito.

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