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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44

NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 22 agosto 1984

Titolo V
QUALIFICHE, RUOLI E PROFILI PROFESSIONALI
Art. 26
Qualifiche funzionali
Il personale della Regione è inquadrato in un unico ruolo organico.
Il ruolo comprende otto qualifiche e la funzione dirigenziale, articolata in due qualifiche.
Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono cos젤efinite:
- prima qualifica funzionale: addetto alle pulizie. Nella presente qualifica sono inserite le figure professionali che comportano attività semplici di tipo manuale. E' richiesto, per l'accesso dall'esterno, l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- seconda qualifica funzionale: ausiliario. Nella presente qualifica sono inserite le figure professionali che comportano attività semplici di tipo manuale, prevalentemente di carattere non ripetitivo. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quella della prima qualifica. E' richiesto per l'accesso dall'esterno l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- terza qualifica funzionale: operatore. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività prevalentemente esecutiva o tecnico - manuale. Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle della prima e della seconda qualifica purchè siano tra loro omogenee o complementari. E' richiesto per l'accesso dall'esterno l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed, eventualmente, una qualificazione professionale;
- quarta qualifica funzionale: esecutore. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico - manutentivo. E' richiesta una specifica preparazione professionale e, per l'accesso dall'esterno, anche l'assolvimento dell'obbligo scolastico. La funzione è svolta di norma nell'ambito di istruzioni generali e pu򠣯mportare il dover sovrintendere all'attività di addetti a qualifiche inferiori;
- quinta qualifica funzionale: collaboratore professionale. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che compotano l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative. E' richiesta una specifica preparazione professionale e, per l'accesso dall'esterno, il diploma di istruzione secondaria superiore ovvero l'assolvimento dell'obbligo scolastico e il possesso dei particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali. La funzione è svolta nell'ambito di prescrizioni di massima e comporta la responsabilità per l'attività direttamente svolta e per i risultati conseguiti dagli addetti con qualifiche inferiori, alla cui attività si debba eventualmente sovraintendere;
- sesta qualifica funzionale: istruttore. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa, contabile o didattica. E' richiesta una preparazione derivante da uno specifico titolo professionale e, per l'accesso dall'esterno, il diploma di scuola secondaria superiore. La funzione è svolta anche con autonoma iniziativa nell'ambito di istruzioni di massima e comporta responsabilità per l'attività svolta direttamente e per i risultati conseguiti dagli addetti con qualifiche inferiori alla cui attività si debba eventualmente sovraintendere;
- settima qualifica funzionale: istruttore direttivo. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano lo svolgimento di attività didattica, di progettazione, realizzazione e verifica di interventi formativi, ovvero lo svolgimento di attività di natura tecnico - amministrativa e contabile consistente nell'istruttoria di atti e provvedimenti, nell'attività di studio e di ricerca. La qualifica pu򠣯mportare funzioni di direzione di gruppi di lavoro e di unità semplici. E' richiesto, per l'accesso dall'esterno, il diploma di laurea. La funzione comporta un' autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni generali e una responsabilità per i risultati delle attività direttamente svolte, nonchè di quelle del gruppo eventualmente coordinato;
- ottava qualifica funzionale: funzionario. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività di studio e di ricerca, elaborazione di piani e programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonchè il controllo dell'azione amministrativa e tecnica. E' richiesto, per l'accesso dall'esterno, il diploma di laurea nonchè l'abilitazione professionale, qualora sia prescritta. La funzione è caratterizzata da autonomia ed iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali e da responsabilità per i risultati delle attività direttamente svolte nonchè di quelle del gruppo cui eventualmente si sovraintenda. La qualifica pu򠣯mportare funzioni di responsabile di unità operativa organica;
- prima qualifica funzionale dirigenziale. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano, a norma dei precedenti articoli 21, 22 e 23, l'esercizio di funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di primo grado o ad esse equiparate a norma della presente legge, oppure l'espletamento di compiti di studio e ricerca diretti alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo;
- seconda qualifica funzionale dirigenziale. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano, a norma dei precedenti articoli 21, 22 e 23, l'esercizio di funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di secondo grado o ad esse equiparate a norma della presente legge, oppure l'espletamento di compiti di studio e di ricerca, l'effettuazione di elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione di piani, programmi e progetti nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo. La qualifica pu򠣯mportare l'esercizio di funzioni di coordinamento a norma del precedente art. 12.
Art. 27
Dotazione organica
La dotazione organica complessiva del personale del ruolo regionale viene fissata in 4.820 unitଠcos젲ipartita tra le qualifiche funzionali: prima posti numero 0 seconda posti numero 40 terza posti numero 330 quarta posti numero 930 quinta posti numero 300 sesta posti numero 1.065 settima posti numero 675 ottava posti numero 915 prima dirigenziale posti numero 455 seconda dirigenziale posti numero 110
Art. 28
Profili professionali e mansionario
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina, per ciascuna delle qualifiche funzionali, i profili professionali e la declaratoria delle mansioni nel rispetto delle definizioni di cui al precedente articolo 26 e sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione richiesta, dei titoli professionali prescritti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni.
Con lo stesso provvedimento viene fissata la dotazione organica di ciascun profilo professionale, nell'ambito della complessiva attribuzione stabilita per ciascuna qualifica funzionale, a norma del precedente art. 27.
In relazione alle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale dei collaboratori regionali e in attuazione degli accordi decentrati previsti in materia dalla vigente legislazione, la Regione adotta, anche per il tramite di convenzione con istituti universitari, scuole di perfezionamento o altri enti o istituti specializzati, le necessarie iniziative organiche, nel quadro dei programmi regionali di formazione degli operatori della pubblica amministrazione

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