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LEGGE REGIONALE 07 gennaio 1985, n. 1
La presente legge è abrogata a partire dal 14/12/2004. In tale data, è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale la deliberazione di Giunta n. 2150 del 2004. E', di conseguenza, da intendersi attuata la disposizione di cui al comma 2 dell' art. 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, ai sensi del quale la presente legge è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma 9, lettera a) della legge stessa.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge: