Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985

Art. 1
L'apertura e la gestione di complessi ricettivi turistici all'aperto, nella regione Emilia - Romagna, sono disciplinate dalla presente legge.
Sono considerati complessi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici.
I complessi turistici all'aperto devono essere adeguatamente recintati.
Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno autonomo.
Nei campeggi il numero delle piazzole destinate ad allestimenti o mezzi mobili o fissi per il pernottamento, che non siano di proprietà dei turisti, non può essere superiore al 25% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
Sono villaggi turistici i complessi realizzati in tende, in allestimenti mobili o stabili minimi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Le piazzole occupate da allestimenti stabili non possono superare il 60% delle piazzole autorizzate. Le piazzole disponibili ad ospitare turisti con mezzi propri mobili non possono superare il 30% delle piazzole autorizzate.
Nei complessi ricettivi previsti nella presente legge la superficie utile degli allestimenti fissi non può essere superiore a mq 30 per ogni singola attrezzatura.

Espandi Indice