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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985

Art. 11
I campeggi ed i villaggi turistici a carattere stagionale debbono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:
- complessi ad attivazione estiva, dall'1 giugno al 15 settembre;
- complessi ad attivazione invernale, dal 20 dicembre al 28 febbraio dell'anno successivo.
Nei complessi ricettivi adibiti a rimessa, durante i periodi di chiusura non è consentita da parte di alcuno la fruizione degli alloggi mobili in parcheggio.
Il Comune può ampliare o ridurre i periodi minimi di apertura di cui al primo comma in relazione a particolari esigenze locali.

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