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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985

Art. 13
L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di uno dei complessi indicati all'art. 1 può comprendere anche l'esercizio delle attività di bar, di ristorante, di spaccio di generi alimentari e non alimentari, di autorimessa e di altri servizi, limitatamente alle persone ospitate.
Il titolare del complesso ricettivo può designare uno o più rappresentanti nella gestione dei singoli servizi di cui al comma precedente.

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