LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1
NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985
Art. 14
Entro il 31 luglio di ogni anno i gestori di campeggi e di villaggi turistici che intendono apportare modifiche alle tariffe per l'anno successivo dovranno farne esplicita dichiarazione all'Ente provinciale per il turismo.
Le tariffe devono essere distinte tra bassa, media e alta stagione e devono riguardare le voci: quota fissa per piazzola, quote per ciascuno degli occupanti le piazzole, distinte fra adulti e bambini.
I periodi di alta, media e bassa stagione saranno stabiliti a livello provinciale dall'Ente provinciale per il turismo.
Ai complessi turistici all'aria aperta viene applicata la stessa disciplina della normativa vigente in materia di prezzi per gli esercizi alberghieri.