LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1
NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985
Art. 19
Le violazioni alla presente legge sono punite con una sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 1.000.000.
Le violazioni alle norme del regolamento di cui al primo comma dell'art. 5 sono punite con una sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000.
Le somme dovute a norma del presente articolo verranno introitate dai Comuni.