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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985

Art. 20
La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione e regolarmente autorizzati all'atto della sua entrata in vigore.
Il Comune provvede alle eventuali modifiche dell'autorizzazione rilasciata à sensi della Legge regionale 19 aprile 1979 n. 9, in relazione alle norme della presente legge, a richiesta dell'interessato, in occasione della classifica dei complessi ricettivi di cui al successivo articolo 22.
Per i complessi che non possiedono i requisiti previsti dalla presente legge, dovranno essere attuati i necessari adeguamenti previo rilascio della autorizzazione da parte del Comune.
Per l'adeguamento dei servizi igienici alle disposizioni della presente legge, nei complessi ricettivi conformi alle previsioni di piano regolatore vigente od adottato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, che s' intendono così prorogate al 31 dicembre 1986 ai soli fini indicati nel presente articolo. Entro tale data i Comuni debbono adottare i provvedimenti di variante ai piani regolatori vigenti qualora la destinazione dei piani regolatori sulle aree occupate da campeggi e villaggi turistici non sia conforme all'uso reale dei suoli, in confornità a quanto disposto all'articolo 32 della Legge regionale 29 marzo 1980 n. 23.
Per i villaggi turistici già in funzione, che abbiano allestimenti stabili superiori alla percentuale prevista all'articolo 1, l'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata in deroga al disposto del citato articolo 1 per il numero degli allestimenti stabili esistenti all'entrata in vigore dela presente legge.

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