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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985

Art. 22
La classifica dei complessi ricettivi all'aria aperta regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge avviene con le seguenti modalità e procedure:
a) entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i titolari o i gestori devono presentare apposita richiesta al Comune, denunciando tutti gli elementi strutturali e di servizio necessari alla determinazione della classifica in conformità alla tabella allegata alla presente legge;
b) il Comune adotta nei successivi 60 giorni i provvedimenti di classifica sentite le associazioni di categoria. Entro lo stesso termine il Comune può chiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi o procedere ad eventuali accertamenti.
Il Comune trasmette alla Regione l'elenco dei complessi classificati, con le indicazioni di cui all'8 comma dell'art. 7, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
c) la classifica ha validità 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 1985, salvo le eventuali modifiche di cui agli articoli 7 e 8;
d) i complessi ricettivi che non raggiungono il punteggio minimo o mancano di alcuno dei requisiti obbligati per essere classificati a 1 stella, se sono campeggi, o a 2 stelle, se sono villaggi turistici, vengono classificati rispettivamente a 1 e 2 stelle fino al 31 dicembre 1985. Trascorso tale termine senza che siano apportati al complesso ricettivo i necessari adeguamenti il Comune provvede alla revoca della classifica e alla conseguente revoca dell'autorizzazione. Qualora tali adeguamenti siano subordinati alle modifiche degli strumenti urbanistici o ai provvedimenti di cui al 4 comma dell'articolo 20 il Comune può prorogare tale termine al 31 dicembre 1986.

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