LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1
NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985
Art. 23
Ai fini della conservazione del patrimonio ricettivo in quanto rispondente a finalità di pubblico interesse e di utilità sociale, i campeggi e i villaggi turistici sono sottoposti a vincolo di destinazione ai sensi del primo comma dell'articolo 8 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 .
Con separato provvedimento legislativo la Regione si riserva di fissare criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.