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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985

Art. 23
Ai fini della conservazione del patrimonio ricettivo in quanto rispondente a finalità di pubblico interesse e di utilità sociale, i campeggi e i villaggi turistici sono sottoposti a vincolo di destinazione ai sensi del primo comma dell'articolo 8 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno.
Con separato provvedimento legislativo la Regione si riserva di fissare criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.

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