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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985

Art. 3
L'autorizzazione all'apertura di nuovi impianti può essere consentita solo nelle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli Comuni e nel rispetto delle norme attuative dei suddetti strumenti.
Le aree di cui al precedente comma fanno parte delle aree destinate ad insediamenti produttivi di cui al punto d), 4 comma, dell'art. 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni e sono riservate unicamente alle strutture della presente legge, gestite con carattere d' impresa ai sensi dell'art. 5 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno " Legge quadro per il turismo", con l'esclusione pertanto delle strutture di cui al comma successivo.
I campeggi ed i villaggi turistici di cui al successivo art 12 si configurano come insediamenti turistico - residenziali e possono essere localizzati solo nelle zone di cui ai punti b) e c), 4 comma, dell'art. 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni. A tali strutture dovranno applicarsi gli standards di cui al punto b) del 2 comma dell'art. 46 della citata Legge n 47/ 1978 Sito esterno e successive modificazioni, con la sola esclusione dell'area indicata alla lettera a) e della quota di area per servizi religiosi di cui alla lettera b) del citato punto b).
Le mini aree di sosta di cui al comma 8 dell'art. 7 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno sono destinate al turismo in transito e sono ubicate in prossimità delle principali vie di comunicazione e dei caselli autostradali.

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