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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985

Art. 4
L'autorizzazione è rilasciata a carattere annuale o stagionale e viene vidimata annualmente. Essa deve indicare, oltre al numero delle piazzole, anche la ricettività massima consentita.
Qualora l'autorizzazione per l'esercizio del complesso abbia carattere annuale può essere consentita la chiusura temporanea per un periodo di tre mesi a scelta del gestore il quale deve darne preventiva comunicazione al Comune.
Il gestore deve altresì curare che nelle insegne del complesso e del villaggio turistico e nelle guide specializzate sia indicata anche la denominazione aggiuntiva " A" (annuale) e l'eventuale periodo di chiusura scelto. Eventuali chiusure, determinate da fondate ragioni, potranno essere autorizzate dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile eventualmente una sola volta per un ulteriore uguale periodo.
Per le autorizzazioni a carattere stagionale, i titolari che intendano procedere alla chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati nel successivo articolo 11, o intendano ritardare l'apertura o anticipare la chiusura, devono essere autorizzati dal Comune.

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