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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985

Art. 5
Il Consiglio regionale provvede ad adeguare il Regolamento regionale 18 maggio 1981 n. 14, che rimane in vigore per le parti non in contrasto con la presente legge, entro sei mesi dalla entrata in vigore della stessa.
I complessi ricettivi all'aria aperta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
1) le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq 60 tranne che in zone di particolare pregio ambientale o boschive o di particolare conformazione del terreno dove allo scopo di evitare eccessivi movimenti di terra, sbancamenti e disboscamenti è consentita la delimitazione di piazzole di dimensione inferiore, alla condizione che il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso pubblico ed il numero delle piazzole non sia inferiore a mq 50 per piazzola;
2) gli allestimenti fissi che saranno realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge dovranno essere installati su piazzole di superficie netta non inferiore a mq 75;
3) il numero dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:
1 WC ogni 25 ospiti
1 lavandino ogni 25 ospiti
1 lavapiedi ogni 100 ospiti
1 doccia chiusa ogni 50 ospiti
1 lavello stoviglie ogni 50 ospiti
1 lavatoio panni ogni 80 ospiti
1 vuotatoio chimico ogni 250 ospiti.
Il calcolo dei suddetti servizi è fatto sulla base della ricettività determinata secondo il successivo ultimo comma, detratto il numero degli utenti che utilizzano servizi ad uso esclusivo delle singole piazzole o allestimenti fissi;
4) n aggiunta agli spazi riservati alla circolazione veicolare e pedonale ed ai servizi tecnologici all'interno del complesso debbono essere riservati almeno mq 8 per piazzola per uso ricreativo e parcheggio di cui almeno il 50% allestito con attrezzature da dare in uso gratuito agli ospiti ed accorpati in un' unica area;
5) per la determinazione degli spazi privati, pubblici e da destinare all'uso pubblico, all'interno dei complessi ricettivi che non hanno carattere di impresa di cui al 2 comma del successivo art. 12 valgono le disposizioni delle norme dei piani regolatori comunali relativi alle zone turistico - residenziali.
La ricettività massima ammissibile, da specificare in licenza, è determinata moltiplicando il numero delle piazzole per un numero non inferiore a 3 e non superiore a 4.

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