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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985

Art. 6
I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere classificati per tipologia.
La classifica si articola da 1 a 4 stelle per i campeggi e da 2 a 4 stelle per i villaggi turistici e viene attribuita in base ai requisiti posseduti in conformità all'allegato " A" della presente legge.
Le mini aree di sosta, contrassegnate ad una stella ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della Legge 17 maggio 1983 n. 217, Sito esterno devono possedere i seguenti requisiti:
- n. 4 locali muniti di WC e lavandino
- n. 2 lavelli per stoviglie
- n. 1 vuotatoio chimico
- uno o più contenitori chiusi per la raccolta dei rifiuti solidi di capacità complessiva non inferiore a 200 litri
- telefono.
L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione.
La classifica per i nuovi complessi viene assegnata in via provvisoria sul progetto presentato e sugli elementi concernenti i servizi denunciati.
La classifica definitiva deve essere assegnata dal Comune entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, previ gli opportuni accertamenti.

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