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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985

Art. 8
Qualora durante il quinquennio il Comune accerti che sono intervenuti mutamenti notevoli nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica del complesso e qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento del complesso stesso al livello di classifica assegnato, procede alla modifica della classifica.
In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti minimi per il mantenimento del livello di classifica assegnato, il titolare o il gestore è tenuto a darne denuncia al Comune per l'adozione del provvedimento di riclassifica.
Qualora la carenza di requisiti porti la somma dei punteggi ad un numero inferiore a quello previsto come minimo per l'attribuzione della classifica a una stella se trattasi di campeggi e a due stelle se trattasi di villaggi turistici, il Comune assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale provvede alla sospensione dell'autorizzazione.

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