LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1
NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985
Art. 9
Le dipndenze debbono essere recintate e sono classificate sulla base dei requisiti posseduti.
In riferimento alla dotazione di aree di uso comune, di aree alberate, di servizi ricreativi e sportivi e di aree di parcheggio, le dipendenze poste nelle immediate vicinanze del complesso principale concorrono a determinare il livello di classifica del complesso medesimo che viene così classificato in base al totale delle piazzole ed alla quantità di strutture ed aree di servizio complessivamente possedute.