LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1
NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985
Art. 18
Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste nel successivo art. 19, l'autorizzazione può essere sospesa quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nella autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione.
In caso di recidiva, l'autorizzazione può essere revocata.