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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 1987 n. 41

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Ai sensi dell'art 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, la presente legge è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma 9, lettera a) della legge stessa.

Art. 14
Entro il 31 luglio di ogni anno i gestori di campeggi e di villaggi turistici che intendono apportare modifiche alle tariffe per l'anno successivo dovranno farne esplicita dichiarazione all'Ente provinciale per il turismo.
Le tariffe devono essere distinte tra bassa, media e alta stagione e devono riguardare le voci: quota fissa per piazzola, quote per ciascuno degli occupanti le piazzole, distinte fra adulti e bambini.
I periodi di alta, media e bassa stagione saranno stabiliti a livello provinciale dall'Ente provinciale per il turismo.
Ai complessi turistici all'aria aperta viene applicata la stessa disciplina della normativa vigente in materia di prezzi per gli esercizi alberghieri.

Note del Redattore:

Il termine di validità della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto, già prorogato al 31.12.1996 dalla L.R. 23 febbraio 1996, n. 2 è prorogato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi

turistici all'aria aperta, che fisserà altresì il termine per la presentazione della denuncia relativa alla riclassificazione.

Durante il periodo di proroga stabilito dall'art 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 ai sensi dello stesso art. 2, è possibile provvedere alla modifica della classificazione.

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