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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 1987 n. 41

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Ai sensi dell'art 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, la presente legge è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma 9, lettera a) della legge stessa.

Art. 16
All'esterno dei complessi ricettivi all'aria aperta regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge non è consentito campeggiare su spazi pubblici o privati, tranne che nei casi indicati ai commi seguenti del presente articolo e qualora lo spazio di sosta risulti essere di proprietà o in uso all'utente ed al solo scopo di parcheggio.
Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche e private, anche se non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, purchè siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi.
Nelle zone turistiche ove non esistano campeggi o villaggi turistici, nè siano previsti dai piani regolatori generali vigenti, il Sindaco può autorizzare la formazione di aree di sosta con carattere di provvisorietà per un numero di piazzole non superiore a trenta, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie e di pubblica incolumità. Tale autorizzazione non può avere validità superiore a sessanta giorni, è concessa non più di una volta all'anno con preferenza agli operatori turistici commerciali ed agricoli presenti nella zona e non può essere rinnovata per più di due anni consecutivi nello stesso comune. Dopo tale periodo il Comune individua adeguate aree da adibire all'insediamento di complessi ricettivi all'aria aperta, ai sensi del punto d) del 176; comma dell'art. 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni.
Il titolare dell'autorizzazione di cui al precedente comma è obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui all' art. 15 della presente legge.

Note del Redattore:

Il termine di validità della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto, già prorogato al 31.12.1996 dalla L.R. 23 febbraio 1996, n. 2 è prorogato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi

turistici all'aria aperta, che fisserà altresì il termine per la presentazione della denuncia relativa alla riclassificazione.

Durante il periodo di proroga stabilito dall'art 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 ai sensi dello stesso art. 2, è possibile provvedere alla modifica della classificazione.

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