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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 1987 n. 41

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Ai sensi dell'art 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, la presente legge è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma 9, lettera a) della legge stessa.

Art. 2
L'apertura e la gestione dei complessi indicati all' articolo 1 sono subordinate, à sensi dell'articolo 60 - lettera c) del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, alla preventiva autorizzazione del Comune.
A tal fine, gli interessati devono presentare domanda al Comune corredata:
a) da una planimetria generale in scala sufficiente a individuare la localizzazione delle piazzole, degli allestimenti e dei servizi;
b) da una relazione sul tipo e sulla localizzazione del complesso, sulla ricettività, sui periodi di apertura, sulle superfici destinate ai servizi igienici ed eventualmente destinati a bar, ristoranti, spacci, autorimesse, sul numero delle piazzole con relativa metratura, sulle strade di accesso e di scorrimento. Nella relazione dovrà essere indicata la capacità ricettiva complessiva di cui si chiede l'autorizzazione, calcolata in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 5 - ultimo comma.
L'autorizzazione ad enti, ad associazioni, a società e ad organizzazioni può essere rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un gestore.
Il titolare o il gestore, nel caso indicato nel comma precedente, possono nominare un loro rappresentante previa autorizzazione del Comune.
Il titolare o il gestore del complesso ricettivo all'aria aperta deve iscriversi alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della Legge 11 giugno 1971 n. 426 Sito esterno e di cui alla Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno.
Il Comune, prima dell'inizio dell'attività, dovrà accertare l'agibilità degli impianti sia sotto il profilo igienico-sanitario che di sicurezza pubblica.
Il Comune deve decidere sulla domanda di autorizzazione nel termine di novanta giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.
Il Comune deve stipulare convenzione con il titolare o il gestore al fine di vietare la vendita frazionata delle piazzole e delle installazioni stabili, l'affitto a tempo indeterminato e qualsiasi forma di cessione a singoli che possa configurarsi come privatizzazione delle piazzole e delle installazioni medesime.
L'avvenuto rilascio della autorizzazione alla apertura di nuovi complessi ricettivi di cui al precedente art. 1 e le eventuali revoche devono essere comunicati dal Comune alla Regione.

Note del Redattore:

Il termine di validità della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto, già prorogato al 31.12.1996 dalla L.R. 23 febbraio 1996, n. 2 è prorogato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi

turistici all'aria aperta, che fisserà altresì il termine per la presentazione della denuncia relativa alla riclassificazione.

Durante il periodo di proroga stabilito dall'art 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 ai sensi dello stesso art. 2, è possibile provvedere alla modifica della classificazione.

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