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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 1987 n. 41

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Ai sensi dell'art 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, la presente legge è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma 9, lettera a) della legge stessa.

Art. 20
La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione e regolarmente autorizzati all'atto della sua entrata in vigore.
Il Comune provvede alle eventuali modifiche dell' autorizzazione rilasciata à sensi della Legge regionale 19 aprile 1979 n. 9, in relazione alle norme della presente legge, a richiesta dell'interessato, in occasione della classifica dei complessi ricettivi di cui al successivo articolo 22.
Per i complessi che non possiedono i requisiti previsti dalla presente legge, dovranno essere attuati i necessari adeguamenti previo rilascio della autorizzazione da parte del Comune.
Per l'adeguamento dei servizi igienici alle disposizioni della presente legge, nei complessi ricettivi conformi alle previsioni di piano regolatore vigente od adottato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, che s' intendono così prorogate al 31 dicembre 1986 ai soli fini indicati nel presente articolo. Entro tale data i Comuni debbono adottare i provvedimenti di variante ai piani regolatori vigenti qualora la destinazione dei piani regolatori sulle aree occupate da campeggi e villaggi turistici non sia conforme all'uso reale dei suoli, in confornità a quanto disposto all'articolo 32 della Legge regionale 29 marzo 1980 n. 23.
Per i villaggi turistici già in funzione, che abbiano allestimenti stabili superiori alla percentuale prevista all' articolo 1, l'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata in deroga al disposto del citato articolo 1 per il numero degli allestimenti stabili esistenti all'entrata in vigore dela presente legge.

Note del Redattore:

Il termine di validità della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto, già prorogato al 31.12.1996 dalla L.R. 23 febbraio 1996, n. 2 è prorogato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi

turistici all'aria aperta, che fisserà altresì il termine per la presentazione della denuncia relativa alla riclassificazione.

Durante il periodo di proroga stabilito dall'art 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 ai sensi dello stesso art. 2, è possibile provvedere alla modifica della classificazione.

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