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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 1987 n. 41

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Ai sensi dell'art 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, la presente legge è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma 9, lettera a) della legge stessa.

Art. 22
La classifica dei complessi ricettivi all'aria aperta regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge avviene con le seguenti modalità e procedure:
a) entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i titolari o i gestori devono presentare apposita richiesta al Comune, denunciando tutti gli elementi strutturali e di servizio necessari alla determinazione della classifica in conformità alla tabella allegata alla presente legge;
b) il Comune adotta nei successivi 60 giorni i provvedimenti di classifica sentite le associazioni di categoria. Entro lo stesso termine il Comune può chiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi o procedere ad eventuali accertamenti. Il Comune trasmette alla Regione l'elenco dei complessi classificati, con le indicazioni di cui all'8° comma dell' art. 7, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
c) la classifica ha validità 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1985, salvo le eventuali modifiche di cui agli articoli 7 e 8;
d) i complessi ricettivi che non raggiungono il punteggio minimo o mancano di alcuno dei requisiti obbligati per essere classificati a 1 stella, se sono campeggi, o a 2 stelle, se sono villaggi turistici, vengono classificati rispettivamente a 1 e 2 stelle fino al 31 dicembre 1985. Trascorso tale termine senza che siano apportati al complesso ricettivo i necessari adeguamenti il Comune provvede alla revoca della classifica e alla conseguente revoca dell' autorizzazione. Qualora tali adeguamenti siano subordinati alle modifiche degli strumenti urbanistici o ai provvedimenti di cui al 4° comma dell'articolo 20 il Comune può prorogare tale termine al 31 dicembre 1986.

Note del Redattore:

Il termine di validità della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto, già prorogato al 31.12.1996 dalla L.R. 23 febbraio 1996, n. 2 è prorogato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi

turistici all'aria aperta, che fisserà altresì il termine per la presentazione della denuncia relativa alla riclassificazione.

Durante il periodo di proroga stabilito dall'art 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 ai sensi dello stesso art. 2, è possibile provvedere alla modifica della classificazione.

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