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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 1987 n. 41

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Ai sensi dell'art 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, la presente legge è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma 9, lettera a) della legge stessa.

Art. 3
L'autorizzazione all'apertura di nuovi impianti può essere consentita solo nelle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli Comuni e nel rispetto delle norme attuative dei suddetti strumenti.
Le aree di cui al precedente comma fanno parte delle aree destinate ad insediamenti produttivi di cui al punto d),176; comma, dell'art. 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni e sono riservate unicamente alle strutture della presente legge, gestite con carattere d' impresa ai sensi dell'art. 5 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno "Legge quadro per il turismo", con l'esclusione pertanto delle strutture di cui al comma successivo.
I campeggi ed i villaggi turistici di cui al successivo art. 12 si configurano come insediamenti turistico-residenziali e possono essere localizzati solo nelle zone di cui ai punti b) e c), 4° comma, dell'art. 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni. A tali strutture dovranno applicarsi gli standards di cui al punto b) del 2° comma dell'art. 46 della citata Legge n. 47/1978 Sito esterno e successive modificazioni, con la sola esclusione dell'area indicata alla lettera a) e della quota di area per servizi religiosi di cui alla lettera b) del citato punto b).
Le mini aree di sosta di cui al comma 8° dell'art. 7 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno sono destinate al turismo in transito e sono ubicate in prossimità delle principali vie di comunicazione e dei caselli autostradali.

Note del Redattore:

Il termine di validità della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto, già prorogato al 31.12.1996 dalla L.R. 23 febbraio 1996, n. 2 è prorogato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi

turistici all'aria aperta, che fisserà altresì il termine per la presentazione della denuncia relativa alla riclassificazione.

Durante il periodo di proroga stabilito dall'art 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 ai sensi dello stesso art. 2, è possibile provvedere alla modifica della classificazione.

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