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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 1987 n. 41

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Ai sensi dell'art 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, la presente legge è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma 9, lettera a) della legge stessa.

Art. 4
L'autorizzazione è rilasciata a carattere annuale o stagionale e viene vidimata annualmente. Essa deve indicare, oltre al numero delle piazzole, anche la ricettività massima consentita.
Qualora l'autorizzazione per l'esercizio del complesso abbia carattere annuale può essere consentita la chiusura temporanea per un periodo di tre mesi a scelta del gestore il quale deve darne preventiva comunicazione al Comune.
Il gestore deve altresì curare che nelle insegne del complesso e del villaggio turistico e nelle guide specializzate sia indicata anche la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) e l'eventuale periodo di chiusura scelto. Eventuali chiusure, determinate da fondate ragioni, potranno essere autorizzate dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile eventualmente una sola volta per un ulteriore uguale periodo.
Per le autorizzazioni a carattere stagionale, i titolari che intendano procedere alla chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati nel successivo articolo 11, o intendano ritardare l'apertura o anticipare la chiusura, devono essere autorizzati dal Comune.

Note del Redattore:

Il termine di validità della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto, già prorogato al 31.12.1996 dalla L.R. 23 febbraio 1996, n. 2 è prorogato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi

turistici all'aria aperta, che fisserà altresì il termine per la presentazione della denuncia relativa alla riclassificazione.

Durante il periodo di proroga stabilito dall'art 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 ai sensi dello stesso art. 2, è possibile provvedere alla modifica della classificazione.

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