LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Ai sensi dell'art 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, la presente legge è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma 9, lettera a) della legge stessa.
1 WC ogni 25 ospiti |
1 lavandino ogni 25 ospiti |
1 lavapiedi ogni 100 ospiti |
1 doccia chiusa ogni 50 ospiti |
1 lavello stoviglie ogni 50 ospiti |
1 lavatoio panni ogni 80 ospiti |
1 vuotatoio chimico ogni 250 ospiti. |
Il termine di validità della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto, già prorogato al 31.12.1996 dalla L.R. 23 febbraio 1996, n. 2 è prorogato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi
turistici all'aria aperta, che fisserà altresì il termine per la presentazione della denuncia relativa alla riclassificazione.
Durante il periodo di proroga stabilito dall'art 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 ai sensi dello stesso art. 2, è possibile provvedere alla modifica della classificazione.