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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 1987 n. 41

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Ai sensi dell'art 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, la presente legge è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma 9, lettera a) della legge stessa.

Art. 7(1)
Oltre alla classifica da assegnare al momento del rilascio dell'autorizzazione, il Comune procede alla riclassificazione di tutti i complessi ad ogni quinquennio, con decorrenza dal 1° gennaio.
Nel corso del quinquennio il Comune, a richiesta del gestore, procede alla riclassificazione dei complessi previo accertamento dell'avvenuta acquisizione dei requisiti che comportano una classifica superiore.
Per i complessi attivati durante il quinquennio o per quelli riclassificati ai sensi del precedente comma e del successivo articolo 8, la classifica ha validità per la frazione residua del quinquennio.
Le attività di riclassifica devono essere espletate nel semestre precedente l'anno di inizio della validità della riclassifica.
A tal fine, i titolari o i gestori dei complessi, entro il mese di giugno, devono inoltrare al Comune sul cui territorio sono siti i complessi stessi una denuncia contenente tutti gli elementi strutturali e di servizio necessari alla determinazione della riclassifica.
Entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia il Comune procede alla riclassifica. Entro lo stesso termine, il Comune può chiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e procedere ad eventuali accertamenti.
Entro il 30 novembre il Comune trasmette alla Regione l' elenco dei complessi riclassificati per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
L'elenco deve contenere: la denominazione e la tipologia del complesso, la sua ubicazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e la classifica attribuita.
Per i provvedimenti di classifica avvenuti dopo il 30 novembre o per i provvedimenti di riclassifica di cui al successivo art. 8, il Comune deve darne comunicazione alla Regione, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, entro 30 giorni dall'avvenuta esecutorietà del provvedimento relativo.

Note del Redattore:

Il termine di validità della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto, già prorogato al 31.12.1996 dalla L.R. 23 febbraio 1996, n. 2 è prorogato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi

turistici all'aria aperta, che fisserà altresì il termine per la presentazione della denuncia relativa alla riclassificazione.

Durante il periodo di proroga stabilito dall'art 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 ai sensi dello stesso art. 2, è possibile provvedere alla modifica della classificazione.

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