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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 1987 n. 41

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Ai sensi dell'art 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, la presente legge è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma 9, lettera a) della legge stessa.

Art. 8(2)
Qualora durante il quinquennio il Comune accerti che sono intervenuti mutamenti notevoli nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica del complesso e qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento del complesso stesso al livello di classifica assegnato, procede alla modifica della classifica.
In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti minimi per il mantenimento del livello di classifica assegnato, il titolare o il gestore è tenuto a darne denuncia al Comune per l'adozione del provvedimento di riclassifica.
Qualora la carenza di requisiti porti la somma dei punteggi ad un numero inferiore a quello previsto come minimo per l' attribuzione della classifica a una stella se trattasi di campeggi e a due stelle se trattasi di villaggi turistici, il Comune assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale provvede alla sospensione dell' autorizzazione.

Note del Redattore:

Il termine di validità della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto, già prorogato al 31.12.1996 dalla L.R. 23 febbraio 1996, n. 2 è prorogato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi

turistici all'aria aperta, che fisserà altresì il termine per la presentazione della denuncia relativa alla riclassificazione.

Durante il periodo di proroga stabilito dall'art 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 ai sensi dello stesso art. 2, è possibile provvedere alla modifica della classificazione.

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