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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 1987 n. 41

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Ai sensi dell'art 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, la presente legge è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma 9, lettera a) della legge stessa.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'apertura e la gestione di complessi ricettivi turistici all'aperto, nella regione Emilia-Romagna, sono disciplinate dalla presente legge.
Sono considerati complessi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici.
I complessi turistici all'aperto devono essere adeguatamente recintati.
Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno autonomo.
Nei campeggi il numero delle piazzole destinate ad allestimenti o mezzi mobili o fissi per il pernottamento, che non siano di proprietà dei turisti, non può essere superiore al 25% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
Sono villaggi turistici i complessi realizzati in tende, in allestimenti mobili o stabili minimi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Le piazzole occupate da allestimenti stabili non possono superare il 60% delle piazzole autorizzate. Le piazzole disponibili ad ospitare turisti con mezzi propri mobili non possono superare il 30% delle piazzole autorizzate.
Nei complessi ricettivi previsti nella presente legge la superficie utile degli allestimenti fissi non può essere superiore a mq 30 per ogni singola attrezzatura.
Art. 2
L'apertura e la gestione dei complessi indicati all' articolo 1 sono subordinate, à sensi dell'articolo 60 - lettera c) del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, alla preventiva autorizzazione del Comune.
A tal fine, gli interessati devono presentare domanda al Comune corredata:
a) da una planimetria generale in scala sufficiente a individuare la localizzazione delle piazzole, degli allestimenti e dei servizi;
b) da una relazione sul tipo e sulla localizzazione del complesso, sulla ricettività, sui periodi di apertura, sulle superfici destinate ai servizi igienici ed eventualmente destinati a bar, ristoranti, spacci, autorimesse, sul numero delle piazzole con relativa metratura, sulle strade di accesso e di scorrimento. Nella relazione dovrà essere indicata la capacità ricettiva complessiva di cui si chiede l'autorizzazione, calcolata in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 5 - ultimo comma.
L'autorizzazione ad enti, ad associazioni, a società e ad organizzazioni può essere rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un gestore.
Il titolare o il gestore, nel caso indicato nel comma precedente, possono nominare un loro rappresentante previa autorizzazione del Comune.
Il titolare o il gestore del complesso ricettivo all'aria aperta deve iscriversi alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della Legge 11 giugno 1971 n. 426 Sito esterno e di cui alla Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno.
Il Comune, prima dell'inizio dell'attività, dovrà accertare l'agibilità degli impianti sia sotto il profilo igienico-sanitario che di sicurezza pubblica.
Il Comune deve decidere sulla domanda di autorizzazione nel termine di novanta giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.
Il Comune deve stipulare convenzione con il titolare o il gestore al fine di vietare la vendita frazionata delle piazzole e delle installazioni stabili, l'affitto a tempo indeterminato e qualsiasi forma di cessione a singoli che possa configurarsi come privatizzazione delle piazzole e delle installazioni medesime.
L'avvenuto rilascio della autorizzazione alla apertura di nuovi complessi ricettivi di cui al precedente art. 1 e le eventuali revoche devono essere comunicati dal Comune alla Regione.
Art. 3
L'autorizzazione all'apertura di nuovi impianti può essere consentita solo nelle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli Comuni e nel rispetto delle norme attuative dei suddetti strumenti.
Le aree di cui al precedente comma fanno parte delle aree destinate ad insediamenti produttivi di cui al punto d),176; comma, dell'art. 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni e sono riservate unicamente alle strutture della presente legge, gestite con carattere d' impresa ai sensi dell'art. 5 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno "Legge quadro per il turismo", con l'esclusione pertanto delle strutture di cui al comma successivo.
I campeggi ed i villaggi turistici di cui al successivo art. 12 si configurano come insediamenti turistico-residenziali e possono essere localizzati solo nelle zone di cui ai punti b) e c), 4° comma, dell'art. 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni. A tali strutture dovranno applicarsi gli standards di cui al punto b) del 2° comma dell'art. 46 della citata Legge n. 47/1978 Sito esterno e successive modificazioni, con la sola esclusione dell'area indicata alla lettera a) e della quota di area per servizi religiosi di cui alla lettera b) del citato punto b).
Le mini aree di sosta di cui al comma 8° dell'art. 7 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno sono destinate al turismo in transito e sono ubicate in prossimità delle principali vie di comunicazione e dei caselli autostradali.
Art. 4
L'autorizzazione è rilasciata a carattere annuale o stagionale e viene vidimata annualmente. Essa deve indicare, oltre al numero delle piazzole, anche la ricettività massima consentita.
Qualora l'autorizzazione per l'esercizio del complesso abbia carattere annuale può essere consentita la chiusura temporanea per un periodo di tre mesi a scelta del gestore il quale deve darne preventiva comunicazione al Comune.
Il gestore deve altresì curare che nelle insegne del complesso e del villaggio turistico e nelle guide specializzate sia indicata anche la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) e l'eventuale periodo di chiusura scelto. Eventuali chiusure, determinate da fondate ragioni, potranno essere autorizzate dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile eventualmente una sola volta per un ulteriore uguale periodo.
Per le autorizzazioni a carattere stagionale, i titolari che intendano procedere alla chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati nel successivo articolo 11, o intendano ritardare l'apertura o anticipare la chiusura, devono essere autorizzati dal Comune.
Art. 5
Il Consiglio regionale provvede ad adeguare il Regolamento regionale 18 maggio 1981 n. 14, che rimane in vigore per le parti non in contrasto con la presente legge, entro sei mesi dalla entrata in vigore della stessa.
I complessi ricettivi all'aria aperta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
1) le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq 60 tranne che in zone di particolare pregio ambientale o boschive o di particolare conformazione del terreno dove allo scopo di evitare eccessivi movimenti di terra, sbancamenti e disboscamenti è consentita la delimitazione di piazzole di dimensione inferiore, alla condizione che il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso pubblico ed il numero delle piazzole non sia inferiore a mq 50 per piazzola;
2) gli allestimenti fissi che saranno realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge dovranno essere installati su piazzole di superficie netta non inferiore a mq 75;
3) il numero dei servizi idroigenici non deve essere inferiore a:
1 WC ogni 25 ospiti
1 lavandino ogni 25 ospiti
1 lavapiedi ogni 100 ospiti
1 doccia chiusa ogni 50 ospiti
1 lavello stoviglie ogni 50 ospiti
1 lavatoio panni ogni 80 ospiti
1 vuotatoio chimico ogni 250 ospiti.
Il calcolo dei suddetti servizi è fatto sulla base della ricettività determinata secondo il successivo ultimo comma, detratto il numero degli utenti che utilizzano servizi ad uso esclusivo delle singole piazzole o allestimenti fissi;
4) in aggiunta agli spazi riservati alla circolazione veicolare e pedonale ed ai servizi tecnologici all'interno del complesso debbono essere riservati almeno mq 8 per piazzola per uso ricreativo e parcheggio di cui almeno il 50% allestito con attrezzature da dare in uso gratuito agli ospiti ed accorpati in un' unica area;
5) per la determinazione degli spazi privati, pubblici e da destinare all'uso pubblico, all'interno dei complessi ricettivi che non hanno carattere di impresa di cui al 2° comma del successivo art. 12 valgono le disposizioni delle norme dei piani regolatori comunali relativi alle zone turistico-residenziali.
La ricettività massima ammissibile, da specificare in licenza, è determinata moltiplicando il numero delle piazzole per un numero non inferiore a 3 e non superiore a 4.
Art. 6
I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere classificati per tipologia.
La classifica si articola da 1 a 4 stelle per i campeggi e da 2 a 4 stelle per i villaggi turistici e viene attribuita in base ai requisiti posseduti in conformità all'allegato "A" della presente legge.
Le mini aree di sosta, contrassegnate ad una stella ai sensi del comma 8° dell'art. 7 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno, devono possedere i seguenti requisiti:
- n. 4 locali muniti di WC e lavandino
- n. 2 lavelli per stoviglie
- n. 1 vuotatoio chimico
- uno o più contenitori chiusi per la raccolta dei rifiuti solidi di capacità complessiva non inferiore a 200 litri
- telefono.
L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell' autorizzazione.
La classifica per i nuovi complessi viene assegnata in via provvisoria sul progetto presentato e sugli elementi concernenti i servizi denunciati.
La classifica definitiva deve essere assegnata dal Comune entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, previ gli opportuni accertamenti.
Art. 7(1)
Oltre alla classifica da assegnare al momento del rilascio dell'autorizzazione, il Comune procede alla riclassificazione di tutti i complessi ad ogni quinquennio, con decorrenza dal 1° gennaio.
Nel corso del quinquennio il Comune, a richiesta del gestore, procede alla riclassificazione dei complessi previo accertamento dell'avvenuta acquisizione dei requisiti che comportano una classifica superiore.
Per i complessi attivati durante il quinquennio o per quelli riclassificati ai sensi del precedente comma e del successivo articolo 8, la classifica ha validità per la frazione residua del quinquennio.
Le attività di riclassifica devono essere espletate nel semestre precedente l'anno di inizio della validità della riclassifica.
A tal fine, i titolari o i gestori dei complessi, entro il mese di giugno, devono inoltrare al Comune sul cui territorio sono siti i complessi stessi una denuncia contenente tutti gli elementi strutturali e di servizio necessari alla determinazione della riclassifica.
Entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia il Comune procede alla riclassifica. Entro lo stesso termine, il Comune può chiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e procedere ad eventuali accertamenti.
Entro il 30 novembre il Comune trasmette alla Regione l' elenco dei complessi riclassificati per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
L'elenco deve contenere: la denominazione e la tipologia del complesso, la sua ubicazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e la classifica attribuita.
Per i provvedimenti di classifica avvenuti dopo il 30 novembre o per i provvedimenti di riclassifica di cui al successivo art. 8, il Comune deve darne comunicazione alla Regione, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, entro 30 giorni dall'avvenuta esecutorietà del provvedimento relativo.
Art. 8(2)
Qualora durante il quinquennio il Comune accerti che sono intervenuti mutamenti notevoli nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica del complesso e qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento del complesso stesso al livello di classifica assegnato, procede alla modifica della classifica.
In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti minimi per il mantenimento del livello di classifica assegnato, il titolare o il gestore è tenuto a darne denuncia al Comune per l'adozione del provvedimento di riclassifica.
Qualora la carenza di requisiti porti la somma dei punteggi ad un numero inferiore a quello previsto come minimo per l' attribuzione della classifica a una stella se trattasi di campeggi e a due stelle se trattasi di villaggi turistici, il Comune assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale provvede alla sospensione dell' autorizzazione.
Art. 9
Le dipendenze debbono essere recintate e sono classificate sulla base dei requisiti posseduti.
In riferimento alla dotazione di aree di uso comune, di aree alberate, di servizi ricreativi e sportivi e di aree di parcheggio, le dipendenze poste nelle immediate vicinanze del complesso principale concorrono a determinare il livello di classifica del complesso medesimo che viene così classificato in base al totale delle piazzole ed alla quantità di strutture ed aree di servizio complessivamente possedute.
Art. 10
All'esterno del complesso ricettivo è fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate.
Art. 11
I campeggi ed i villaggi turistici a carattere stagionale debbono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:
- complessi ad attivazione estiva, dall'1 giugno al 15 settembre;
- complessi ad attivazione invernale, dal 20 dicembre al 28 febbraio dell'anno successivo.
Nei complessi ricettivi adibiti a rimessa, durante i periodi di chiusura non è consentita da parte di alcuno la fruizione degli alloggi mobili in parcheggio.
Il Comune può ampliare o ridurre i periodi minimi di apertura di cui al primo comma in relazione a particolari esigenze locali.
Art. 12
I campeggi e villaggi turistici non aperti al pubblico appartenenti ad enti, associazioni e cooperative, possono ospitare unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. L'apertura e la gestione di tali complessi avviene nei modi indicati all'art. 2 della presente legge.
L'autorizzazione alla costruzione dei nuovi complessi di cui al comma precedente avviene con le procedure contemplate all' art. 25 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modifiche.
Art. 13
L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di uno dei complessi indicati all'art. 1 può comprendere anche l' esercizio delle attività di bar, di ristorante, di spaccio di generi alimentari e non alimentari, di autorimessa e di altri servizi, limitatamente alle persone ospitate.
Il titolare del complesso ricettivo può designare uno o più rappresentanti nella gestione dei singoli servizi di cui al comma precedente.
Art. 14
Entro il 31 luglio di ogni anno i gestori di campeggi e di villaggi turistici che intendono apportare modifiche alle tariffe per l'anno successivo dovranno farne esplicita dichiarazione all'Ente provinciale per il turismo.
Le tariffe devono essere distinte tra bassa, media e alta stagione e devono riguardare le voci: quota fissa per piazzola, quote per ciascuno degli occupanti le piazzole, distinte fra adulti e bambini.
I periodi di alta, media e bassa stagione saranno stabiliti a livello provinciale dall'Ente provinciale per il turismo.
Ai complessi turistici all'aria aperta viene applicata la stessa disciplina della normativa vigente in materia di prezzi per gli esercizi alberghieri.
Art. 15
Il titolare, il gestore od eventuale suo rappresentante nella gestione sono responsabili dell'osservanza, nel complesso ricettivo, delle disposizioni previste nella presente legge ed in quella di pubblica sicurezza e relativo regolamento e di ogni altra legge o regolamento dello Stato, della Regione o del Comune.
I gestori dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.
I gestori ed i loro rappresentanti, ove esistano, sono tenuti a compilare e trasmettere mensilmente agli organi competenti gli appositi modelli statistici e sono tenuti a fornire agli stessi ogni notizia ed informazione relativa al complesso; sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'art. 109 del TU legge PS, approvato con RD 18 giugno 1931 n. 773.
Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel 3° comma dell'articolo 109 del citato TU.
Art. 16
All'esterno dei complessi ricettivi all'aria aperta regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge non è consentito campeggiare su spazi pubblici o privati, tranne che nei casi indicati ai commi seguenti del presente articolo e qualora lo spazio di sosta risulti essere di proprietà o in uso all'utente ed al solo scopo di parcheggio.
Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche e private, anche se non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, purchè siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi.
Nelle zone turistiche ove non esistano campeggi o villaggi turistici, nè siano previsti dai piani regolatori generali vigenti, il Sindaco può autorizzare la formazione di aree di sosta con carattere di provvisorietà per un numero di piazzole non superiore a trenta, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie e di pubblica incolumità. Tale autorizzazione non può avere validità superiore a sessanta giorni, è concessa non più di una volta all'anno con preferenza agli operatori turistici commerciali ed agricoli presenti nella zona e non può essere rinnovata per più di due anni consecutivi nello stesso comune. Dopo tale periodo il Comune individua adeguate aree da adibire all'insediamento di complessi ricettivi all'aria aperta, ai sensi del punto d) del 176; comma dell'art. 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni.
Il titolare dell'autorizzazione di cui al precedente comma è obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui all' art. 15 della presente legge.
Art. 17
L'autorizzazione di cui al precedente articolo 2 può essere revocata quando venga meno alcuno dei requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali è stata concessa.
Art. 18
Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste nel successivo art. 19, l'autorizzazione può essere sospesa quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nella autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione.
In caso di recidiva, l'autorizzazione può essere revocata.
Art. 19

(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Le violazioni alla presente legge sono punite con una sanzione amministrativa da 51 Euro a 516 Euro.
Le violazioni alle norme del regolamento di cui al primo comma dell'art. 5 sono punite con una sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro.
Le somme dovute a norma del presente articolo verranno introitate dai Comuni.
Art. 20
La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione e regolarmente autorizzati all'atto della sua entrata in vigore.
Il Comune provvede alle eventuali modifiche dell' autorizzazione rilasciata à sensi della Legge regionale 19 aprile 1979 n. 9, in relazione alle norme della presente legge, a richiesta dell'interessato, in occasione della classifica dei complessi ricettivi di cui al successivo articolo 22.
Per i complessi che non possiedono i requisiti previsti dalla presente legge, dovranno essere attuati i necessari adeguamenti previo rilascio della autorizzazione da parte del Comune.
Per l'adeguamento dei servizi igienici alle disposizioni della presente legge, nei complessi ricettivi conformi alle previsioni di piano regolatore vigente od adottato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, che s' intendono così prorogate al 31 dicembre 1986 ai soli fini indicati nel presente articolo. Entro tale data i Comuni debbono adottare i provvedimenti di variante ai piani regolatori vigenti qualora la destinazione dei piani regolatori sulle aree occupate da campeggi e villaggi turistici non sia conforme all'uso reale dei suoli, in confornità a quanto disposto all'articolo 32 della Legge regionale 29 marzo 1980 n. 23.
Per i villaggi turistici già in funzione, che abbiano allestimenti stabili superiori alla percentuale prevista all' articolo 1, l'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata in deroga al disposto del citato articolo 1 per il numero degli allestimenti stabili esistenti all'entrata in vigore dela presente legge.
Art. 21
La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dal Comune.
Art. 22
La classifica dei complessi ricettivi all'aria aperta regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge avviene con le seguenti modalità e procedure:
a) entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i titolari o i gestori devono presentare apposita richiesta al Comune, denunciando tutti gli elementi strutturali e di servizio necessari alla determinazione della classifica in conformità alla tabella allegata alla presente legge;
b) il Comune adotta nei successivi 60 giorni i provvedimenti di classifica sentite le associazioni di categoria. Entro lo stesso termine il Comune può chiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi o procedere ad eventuali accertamenti. Il Comune trasmette alla Regione l'elenco dei complessi classificati, con le indicazioni di cui all'8° comma dell' art. 7, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
c) la classifica ha validità 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1985, salvo le eventuali modifiche di cui agli articoli 7 e 8;
d) i complessi ricettivi che non raggiungono il punteggio minimo o mancano di alcuno dei requisiti obbligati per essere classificati a 1 stella, se sono campeggi, o a 2 stelle, se sono villaggi turistici, vengono classificati rispettivamente a 1 e 2 stelle fino al 31 dicembre 1985. Trascorso tale termine senza che siano apportati al complesso ricettivo i necessari adeguamenti il Comune provvede alla revoca della classifica e alla conseguente revoca dell' autorizzazione. Qualora tali adeguamenti siano subordinati alle modifiche degli strumenti urbanistici o ai provvedimenti di cui al 4° comma dell'articolo 20 il Comune può prorogare tale termine al 31 dicembre 1986.
Art. 23
Ai fini della conservazione del patrimonio ricettivo in quanto rispondente a finalità di pubblico interesse e di utilità sociale, i campeggi e i villaggi turistici sono sottoposti a vincolo di destinazione ai sensi del primo comma dell'articolo 8 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno.
Con separato provvedimento legislativo la Regione si riserva di fissare criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.
Art. 24
Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge è abrogata la Legge regionale 19 aprile 1979 n. 9 "Disciplina dei complessi turistici all'aria aperta".
Art. 25
Limitatamente ai territori montani, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 Sito esterno convertito in Legge 8 agosto 1985, n. 431 Sito esterno, fino all' entrata in vigore dei piani paesistici o urbanistico-territoriali di cui all'art. 1 bis del medesimo decreto legge n. 312, l'autorizzazione del Sindaco alla formazione di aree di sosta con carattere di provvisorietà di cui al terzo comma dell'art. 16 può essere rinnovata ogni anno per un numero massimo di 120 giorni complessivi in uno o più periodi.

Note del Redattore:

Il termine di validità della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto, già prorogato al 31.12.1996 dalla L.R. 23 febbraio 1996, n. 2 è prorogato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi

turistici all'aria aperta, che fisserà altresì il termine per la presentazione della denuncia relativa alla riclassificazione.

Durante il periodo di proroga stabilito dall'art 2 della L.R. 12 maggio 1997, n. 10 ai sensi dello stesso art. 2, è possibile provvedere alla modifica della classificazione.

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