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Documento abrogato

LEGGE REGIONALE 07 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

La presente legge è abrogata a partire dal 14/12/2004. In tale data, è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale la deliberazione di Giunta n. 2150 del 2004. E', di conseguenza, da intendersi attuata la disposizione di cui al comma 2 dell' art. 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, ai sensi del quale la presente legge è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma 9, lettera a) della legge stessa.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
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