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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

Titolo VII
DELEGA E SUBDELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI
Art. 36

(abrogata lett. a) e modificata lett. b) da art. 15 L.R. 12

ottobre 1998 n. 34)

Funzioni delegate e subdelegate
Nell'ambito delle funzioni amministrative regionali di cui al secondo comma del precedente articolo 10, sono delegate e subdelegate ai Comuni: abrogato
b) la vigilanza sul funzionamento **...** dei servizi, pubblici e privati, di assistenza sociale;
c) le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, previste dagli articoli 23, ultimo comma, 25 e 26 del codice civile, nonchè le funzioni relative alla autorizzazione all' acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'articolo 17 del codice civile;
d) la nomina ad amministratore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 37
Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate
abrogato(9)
L'esercizio delle funzioni subdelegate di cui alla lettera
c) e di quella delegata di cui alla lettera d) del primo comma del precedente articolo è effettuato dal Comune nel cui territorio ha sede legale la persona giuridica privata o l'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.
In caso di persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate, la Regione, sentito il Comune competente, e previa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce al soggetto inadempiente limitatamente alla sola attività non adempiuta.
La revoca delle funzioni delegate e subdelegate nei confronti di tutti o uno solo dei soggetti delegati, segue la disciplina prevista nel Titolo III della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6.
abrogato
Le deleghe e subdeleghe di cui ai punti a) e b) dell' articolo precedente si attivano quando siano stati precisati i requisiti di cui al precedente articolo 9.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 12

maggio 1994, n. 19, salvo quanto disposto dal comma 3

dell'art. 22 della stessa legge, che di seguito si riporta:

" 3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85. ".

Gli articoli 15 e 17 sono stati abrogati dall'art. 24

della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi dell'art.

30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

I titoli IV e V della legge in esame sono abrogati

dall'art.24 della L.R. 12 maggio 1994, n.19 , salvo quanto

disposto dal comma 3 dell'art.22 della stessa legge, che di

seguito si riporta:

"3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85.".

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi

dell'art.30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

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