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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale volto a promuovere e mantenere il benessere della popolazione, detta norme, con la presente legge, per il riordino delle funzioni di assistenza sociale, per la programmazione, l' organizzazione e la qualificazione dei relativi interventi nonchè per l'integrazione dei programmi e degli interventi assistenziali con quelli sanitari.
Art. 2
Iniziative promozionali
Al fine di concorrere alla eliminazione delle situazioni che determinano stati di bisogno e di emarginazione, la regione e gli Enti locali promuovono la realizzazione di programmi e attività di aggregazione sociale e ogni altro intervento idoneo a favorire l'autonomia e le opportunità di realizzazione di singole persone e di gruppi; promuovono, altresì, interventi volti a rimuovere ostacoli che impediscano e limitino la fruizione di servizi sociali da parte di individui e di gruppi socialmente più deboli.
La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, operano per l'abolizione delle barriere architettoniche.
In tale ambito promuovono le necessarie iniziative per l' adeguamento degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei servizi pubblici, degli edifici pubblici o aperti al pubblico nonchè delle strutture di interesse socio-assistenziale esistenti o in corso di realizzazione.
La Regione e gli Enti locali promuovono studi e ricerche per identificare i bisogni e le aree di rischio attinenti l' assistenza sociale, nonchè per individuare modelli assistenziali ed attività di servizio più consone alle esigenze dell'utenza.
Le finalità di cui al precedente comma sono perseguite, sia con interventi diretti sia avvalendosi, anche in ordine alla sperimentazione, di enti e gruppi convenzionati di provata professionalità.
Art. 3
Oggetto del riordino
In applicazione del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, e della Legge 21 ottobre 1978 n. 641 Sito esterno, il riordino delle funzioni assistenziali di competenza degli Enti locali concerne:
- le funzioni già di competenza degli Enti locali in forza di disposizioni di legge precedenti al DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno;
- le funzioni trasferite agli Enti locali dal DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, comprese quelle già svolte dagli Enti comunali di assistenza (ECA), dagli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni statali, dalle Amministrazioni regionali ai sensi del DPR 15 gennaio 1972 n. 9 Sito esterno, dagli enti nazionali di assistenza di cui alla tabella B del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, compresa la nota aggiuntiva;
- ogni altra funzione assistenziale attribuita con leggi o provvedimenti dello Stato o della Regione.
Art. 4
Principi informatori dell'intervento assistenziale
L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale è informato ai seguenti principi:
- eguaglianza, a parità di bisogni, dell'intervento di assistenza sociale;
- rispetto della persona e della sua dignità;
- adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, superando anche i tradizionali interventi di istituzionalizzazione;
- rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;
- qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;
- riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogno ed alle prestazioni richieste e ricevute;
- fruizione dell'intervento assistenziale negli ambiti territoriali, di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28, di residenza dell'utente e per i residenti del Comune di Bologna negli ambiti territoriali 27 - 28 - 29.
I cittadini devono essere compiutamente informati sui servizi di assistenza sociale, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.
La partecipazione dei cittadini e delle forze sociali assicura il rispetto dei principi di cui al primo comma e favorisce la ricerca di soluzioni atte ad adeguare gli interventi ai bisogni. La partecipazione si attua secondo le modalità e le forme di cui all'art. 18 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, e mediante il controllo sociale sulle modalità di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni.
Art. 5
Destinatari
Gli interventi di assistenza sociale, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla presente legge, sono rivolti ai cittadini italiani residenti in Emilia-Romagna.
Essi si estendono, secondo le norme statali ed internazionali vigenti, anche agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio regionale.
Gli interventi si estendono, altresì, alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
Art. 6
Territorializzazione degli interventi
L'intervento assistenziale è fruito nell'ambito territoriale di appartenenza dell'utente, secondo il disposto dell'ultimo alinea del primo comma del precedente art. 4, ovvero presso le strutture socio-assistenziali previste dal piano socio-assistenziale ad ambito sovraterritoriale.
In caso di comprovata necessità o opportunità di carattere oggettivo o soggettivo, che deve essere specificata nell' atto autorizzativo, la fruizione dell'intervento assistenziale è disposta anche in ambito territoriale diverso, in deroga a quanto sancito dal comma precedente, previ opportuni accordi con i soggetti istituzionalmente competenti per territorio.
L'intervento assistenziale urgente è disposto nell'ambito territoriale nel quale se ne è verificata la necessità.
Per i residenti in Emilia-Romagna, i soggetti istituzionali su cui grava l'onere finanziario per i servizi assistenziali sono identificati facendo riferimento al Comune di residenza. Per coloro che non risiedono in Emilia- Romagna, ammessi all'assistenza sociale nei limiti di cui al terzo comma del precedente articolo 5, i soggetti di cui sopra sono identificati con riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
Art. 7
Opzioni individuali degli utenti - Specificazioni
In relazione al principio di cui al quarto alinea del primo comma del precedente articolo 4, i destinatari degli interventi assistenziali possono scegliere liberamente, nell'ambito territoriale definito dal precedente articolo 6 di accedere alle strutture e ai servizi pubblici e/o convenzionati.
Essi possono altresì, previa autorizzazione, accedere a servizi e strutture privati non convenzionati sempre che gli Enti gestori siano iscritti nei registri previsti dai successivi articoli 15 e 17.(4)
L'autorizzazione è concessa dai soggetti su cui grava l' onere della spesa, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con il quadro delle risorse pubbliche e/o convenzionate del territorio.
Art. 8
Concorso al costo delle prestazioni
Sulla base di indirizzi emanati dalla Regione, i Comuni singoli o associati, individuano per quali interventi e con quali modalità gli assistiti e le persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti concorrono al costo della prestazione fruita in relazione alle proprie condizioni economiche.
E' comunque garantita all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 25 per cento del trattamento minimo di pensione per l' invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali
abrogato

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 12

maggio 1994, n. 19, salvo quanto disposto dal comma 3

dell'art. 22 della stessa legge, che di seguito si riporta:

" 3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85. ".

Gli articoli 15 e 17 sono stati abrogati dall'art. 24

della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi dell'art.

30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

I titoli IV e V della legge in esame sono abrogati

dall'art.24 della L.R. 12 maggio 1994, n.19 , salvo quanto

disposto dal comma 3 dell'art.22 della stessa legge, che di

seguito si riporta:

"3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85.".

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi

dell'art.30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

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