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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

Titolo II
SOGGETTI ISTITUZIONALI
Art. 10

(già modificata lett. a) del comma 2 da

art. 54 L.R. 7 febbraio 1992 n. 7, poi

modificata da art. 192 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Competenze e funzioni della Regione
La Regione Emilia-Romagna:
1) approva il piano socio-assistenziale regionale;
2) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate a fini socio-assistenziali;
3) ripartisce il fondo socio-assistenziale regionale per i servizi di assistenza sociale;
4) determina gli orientamenti generali per il concorso degli utenti e delle persone, tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti, al costo delle prestazioni;
5) cura la tenuta dei registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato di cui al successivo art. 18;
6) emana indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge;
7) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi sociali;
8) promuove l'attuazione di un sistema informativo dei servizi di assistenza sociale, quale articolazione del sistema informativo regionale;
9) disciplina le modalità e i criteri della vigilanza sulle attività e sulle strutture socio - assistenziali del territorio regionale;
10) attua forme di verifica idonee a migliorare l' efficienza e l'efficacia dei servizi.
La Regione cura, altresì, l'adempimento delle funzioni amministrative relative:
a) per quanto riguarda le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al controllo sugli organi; al controllo sugli atti a norma dell'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972 n. 9 Sito esterno; all'alta vigilanza **...**; **...** alle modifiche istituzionali e statutarie; **...** all' autorizzazione al funzionamento delle strutture e alla vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi di assistenza sociale; all'estinzione;
b) per quanto riguarda la persone giuridiche private di cui all'art. 12 del codice civile che operano nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, e le cui finalità si esauriscono nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al controllo sull'amministrazione delle fondazioni di cui all'art. 25 del codice civile; alla sospensione delle deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23 del codice civile; alle autorizzazioni di cui all'art. 17 del codice civile; al coordinamento delle attività di cui all'art. 26 del codice civile; alle modifiche istituzionali e statutarie; all'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni di cui all'art. 26 del codice civile; all'autorizzazione al funzionamento delle strutture e alla vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi di assistenza sociale; all' estinzione.
Art. 11
Competenze e funzioni delle Province, del Circondario di Rimini (1)e delle Assemblee di Comuni per la programmazione (5)
Le Province sono titolari delle funzioni ad esse attribuite con DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, nonchè delle funzioni loro attribuite dalle disposizioni legislative vigenti e le esercitano secondo le modalità di cui al successivo art. 22.
Le Province, il Circondario di Rimini (1)e le Assemblee di Comuni per la programmazione di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 delimitati dalla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28, costituite ai sensi della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6(5), predispongono i piani territoriali di cui al successivo art. 39 ed esprimono altresì parere in ordine alla assegnazione dei contributi regionali di cui al successivo art. 42. La mancata comunicazione dei pareri entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 43, primo comma, non costituisce impedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui al terzo comma del medesimo art. 43.
Art. 12
Competenze e funzioni dei Comuni
Ai sensi del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti l' assistenza sociale e le esercitano in forma singola o associata.
I comuni partecipano alla elaborazione, realizzazione e verifica del piano sociale e territoriale.
I Comuni garantiscono ai cittadini l'informazione di cui al penultimo comma dell'art. 4.
Art. 13
Competenze e funzioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell' assistenza, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esercitano le proprie funzioni nel rispetto della presente legge.
Esse concorrono, ferma la loro autonomia istituzionale, anche adeguando i propri statuti, a realizzare le attività e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 12

maggio 1994, n. 19, salvo quanto disposto dal comma 3

dell'art. 22 della stessa legge, che di seguito si riporta:

" 3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85. ".

Gli articoli 15 e 17 sono stati abrogati dall'art. 24

della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi dell'art.

30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

I titoli IV e V della legge in esame sono abrogati

dall'art.24 della L.R. 12 maggio 1994, n.19 , salvo quanto

disposto dal comma 3 dell'art.22 della stessa legge, che di

seguito si riporta:

"3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85.".

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi

dell'art.30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

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